Autodifesa, ci si può difendere solo di notte?

di Maria Elena Cassinelli
– In questi ultimi giorni si è spesso sentito parlare delle “stravaganti” innovazioni introdotte all’interno del Codice Penale in materia di legittima difesa. Nonostante in pochi abbiano realmente letto il disegno di legge n. 3785 approvato dalla Camera dei Deputati il 4 maggio 2017, molte persone hanno dato adito alle voci malevole sull’argomento. Nate dal “sentito dire”, le forti critiche sono divampate sui social e sui muri. Così, la redazione Riflessioni ha deciso di fare chiarezza sulla questione, leggendo il testo originale della proposta di legge per potersi fate un’idea generale.
Articolo 52, ci si può difendere anche prima del crepuscolo?
Le modifiche all’articolo 52 sono quelle che hanno suscitato il maggior numero di polemiche. Il secondo comma, difatti, delibera che “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.
Ovviamente, perché si tratti di legittima difesa, il delinquente deve essersi introdotto nel domicilio e l’azione difensiva deve essere “la reazione” ad atti di violenza perpetrati “minaccia o con inganno”. Ciò sembrerebbe escludere i casi di rapina in domicili privati in cui il ladro, per ovvie ragioni, decide di non minacciare o ingannare l’argenteria e i gioielli di famiglia. Pare, inoltre, che non sia consentito attuare misure difensive nel caso in cui il malvivente compia il reato dimenticandosi accidentalmente di minacciare o truffare la vittima. Senza contare i casi ancor più rari in cui ladri che, introdotti in un domicilio privato decidono, maleducatamente, di non svegliare i padroni di casa per spiegargli le loro buone motivazioni. Non è stato ancora chiarito se lo stesso procedimento valga anche per quanto riguarda i delinquenti stranieri o muti dalla nascita.
Le condizioni perché l’autodifesa sia considerata legittima sono parecchie ma, per fortuna, la tempistica non dovrebbe essere un problema, dato che bisogna aspettare l’imbrunire prima di poter agire senza correre il rischio di essere arrestato.
Articolo 54, autodifesa solo in caso di “turbamento psichico“
L’ultimo comma dell’articolo 54, invece, è formulato in questo modo: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”.
Perché la norma ha un senso?
Forse, la normativa può apparire un poco “strana” e confusa ma, che ci crediate oppure no, ha un senso. La questione sul “tempo di notte” è nata per la scorretta interpretazione della congiunzione “ovvero”, utilizzata con significato disgiuntivo (=oppure). Dunque, la norma risulterebbe consentire una reazione armata in caso di aggressioni nei confronti di cose o persone, avvenute in tempo di notte, oppure con l’inganno o con minacce. Questa modifica, infatti, è stata effettuata al solo fine di limitare i casi in cui un cittadino può utilizzare armi da fuoco contro un delinquente introdottosi nell’abitazione, norma introdotta nel 2006 su spinta della Lega Nord. Ciò mostra ancora una volta quanto sia importante leggere attentamente un documento prima di esprimersi in aspre critiche e, soprattutto, di imparare l’italiano!